In materia disciplinare, vale il principio del “ne bis in idem” per l’individuazione della sanzione

Con l’ordinanza n. 1584 del 19 gennaio 2023, la Sezione Lavoro della Cassazione si pronuncia su un interessante caso di affermazione del principio ne bis in idem (non due volte per lo stesso fatto) in materia disciplinare. La Tper – Trasporti Passeggeri Emilia-Romagna S.p.A. – ha licenziato per giusta causa un suo dipendente per scarso rendimento e palese insufficienza imputabile a sua colpa nell’adempimento delle funzioni del proprio grado. In sede di opposizione, il Tribunale di Bologna ha annullato il provvedimento di licenziamento applicando a favore del lavoratore le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento delle retribuzioni di fatto fino all’effettivo reinserimento al lavoro). La sentenza ha ritenuto confliggente col divieto del ne bis in idem in materia disciplinare l’adozione in successione, a partire dalla medesima contestazione, in data 2 marzo 2017 di un provvedimento sanzionatorio conservativo (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni) e in data 28 marzo 2017 di un provvedimento di licenziamento per inadeguatezza al servizio. La Corte d’Appello di Bologna ha respinto il reclamo dell’azienda contro la sentenza di primo grado confermandola integralmente. La Società TPER ha proposto ricorso per Cassazione. Il notevole cumulo di sanzioni disciplinari ricevute dal lavoratore giustificava pienamente l’esonero dal servizio. Inoltre, ha affermato che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto applicabile la reintegrazione prevista dall’articolo 18 Statuto Lavoratori sulla base della insussistenza del fatto. Tutt’al più si sarebbe dovuto applicare il comma sesto di tale articolo che prevede non la reintegrazione ma una indennità risarcitoria a favore del lavoratore. La Cassazione ha respinto il ricorso della Società, affermando, fra l’altro, che lo scarso rendimento non può essere dimostrato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato.