La circolare Inps 139 del 1° agosto 2016 definisce il procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie, la cosiddetta Cigo, alla luce della disciplina introdotta con il decreto legislativo 148 del 2015 e del successivo decreto ministeriale 95442 del 15 aprile 2016. Di norma, il procedimento amministrativo per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale prevede, in primo luogo, l’invio della domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell’azienda, con relativa associazione del ticket in caso di evento Cig. La concessione della prestazione è da parte delle sedi territoriali Inps, con abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati. Il procedimento si chiude con il controllo dei dati sulle sospensioni, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, che può essere diretto da parte dell’Inps o anticipato dall’azienda con successivo conguaglio. Il decreto ministeriale del 2016 prevede un obbligo in capo all’azienda richiedente: essa è tenuta ad allegare alla domanda di accesso all’ammortizzatore sociale una relazione tecnica dettagliata sulle ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva. Spetta all’azienda, fra le altre cose, dimostrare la continuità operativa sul mercato. Questo perché siamo in presenza di accesso alla cassa ordinaria che, per sua natura, presuppone delle difficoltà temporanee. La domanda, con tutta la documentazione, è presentata in via telematica, mentre la relazione tecnica è necessaria anche nelle eventuali richieste di proroghe, con l’Inps che può chiedere integrazioni o chiarimenti. Per venire incontro alle esigenze dell’azienda, ma pure per dare uniformità alle comunicazioni, l’Inps fornisce dei fac-simile di relazione tecnica. I requisiti generali per l’accesso alla Cigo sono la transitorietà dell’evento, la ripresa dell’attività lavorativa e la non imputabilità della causale di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.