I DATI ISTAT
Male il manifatturiero: peggiorano i giudizi sugli ordini

Per l’accesso alla cassa integrazione ordinaria, il datore di lavoro deve indicare la causale che ha provocato la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa. In primo luogo, la mancanza di lavoro o di commesse e la crisi di mercato. Dalla relazione tecnica, dovrà emergere chiaramente l’andamento negativo del lavoro o degli ordini. La diminuzione dei consumi energetici può essere indicata fra gli elementi che denotano una riduzione dell’attività. Altra fattispecie è quella di fine cantiere o fine lavoro. Nella medesima causale, rientrano anche la fine fase lavorativa e la perizia di variante e suppletiva. Una terza causale è rappresentata dalla mancanza di materie prime o di componenti, un aspetto che, soprattutto fra il 2021 e il 2022, ha impatto fortemente sulle attività produttive. A seguire, fra le causali troviamo gli eventi meteo avversi e lo sciopero di un reparto o di un’altra azienda. Molto corposa la sesta causale che rimanda ad una serie di eventi come incendi, alluvioni, terremoti, crolli, mancanza di energia elettrica, con conseguente impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità e sospensione dell’attività, sempre per ordine della pubblica autorità, per cause non imputabili all’azienda o ai lavoratori. Da ultimo rientrano fra le fattispecie ammesse i guasti ai macchinari e la manutenzione straordinaria. In presenza di particolari condizioni, l’elenco è integrabile, ma serve chiaramente un atto formale da parte del governo; si pensi, ad esempio, all’inserimento della causale Covid-19.