La responsabilità

Sempre l’articolo 11-bis detta alcuni principi generali che ritroviamo in circolari, ma che ora vengono definiti in maniera più puntuale. Ai sensi del comma 3, il dipendente pubblico è responsabile dei messaggi inviati. Gli stessi dipendenti si uniformano agli standard individuati dalla singola amministrazione per le modalità di firma dei messaggi di posta elettronica, fermo restando il criterio che per ogni messaggio in uscita deve essere immediatamente chiaro il mittente. Inoltre, nel testo del messaggio deve essere indicato un recapito istituzionale presso il quale è possibile reperire il dipendente. Di fatto, già oggi larga parte delle amministrazioni opera seguendo questi standard qualitativi.

L’incertezza

Il comma 4 dell’articolo 11-bis apre un potenziale fronte fra amministrazione e sindacati. Ai sensi di tale comma, il dipendente può utilizzare gli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per incombenze personali, senza allontanarsi dalla sede di servizio. Tale attività, però, deve essere contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. Si tratta di due criteri indefiniti, con tutto quello che ne consegue. Da ultimo, il dipendente non può inviare messaggi di posta elettronica, sia all’esterno che all’interno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che, in qualunque modo, possono essere fonte di responsabilità per l’amministrazione.