Il dipendente deve prestare attenzione ai giudizi espressi sull’operato dell’amministrazione pubblica

Il decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 è ulteriormente integrato con un altro articolo, l’11-ter dedicato all’utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media, un tema quanto mai attuale e causa di attrito fra amministrazioni e dipendenti. Il comma 1, in questo senso, parla di cautela nell’utilizzo da parte del dipendente dei propri account di social media, ciò affinché le opinioni o i giudizi del dipendente su eventi, cose o persone non siano in alcun modo attribuibili direttamente all’amministrazione di appartenenza. Il comma 2 rafforza tale concetto, ampliandone la portata. Il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine non solo dell’amministrazione di appartenenza, ma anche della pubblica amministrazione in generale. Un concetto molto ampio, quindi, che potrà dare luogo a contenzioso. Di norma, anche per garantirne la riservatezza, le comunicazioni, che riguardano direttamente o indirettamente un servizio, non si svolgono in maniera pubblica su piattaforme digitali o social media, a meno che non si tratti di attività o comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza istituzionale. Le singole amministrazioni, per effetto del comma 4 dell’articolo 11-ter, possono adottare una social media policy per ciascuna piattaforma digitale, in linea con le disposizioni precedenti. Le linee guida così definite individuano le condotte, graduate in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, che possono danneggiare la reputazione dell’amministrazione. Vi è infine il divieto per il personale di divulgare o diffondere, per ragione estranee al loro rapporto di lavoro, documenti, anche istruttori, e informazioni nella loro disponibilità. La disposizione opera in linea con i più generali divieti previsti dalla normativa vigente e con le norme contenute nella legge 241/1990 e nel decreto legislativo 33/2013, sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso civico.