Licenziamento legittimo

Nell’ordinanza n.12244 del 9 maggio 2023 la Cassazione chiarisce quando il lavoratore che rifiuta la trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a part time può essere legittimamente licenziato. Ciò si verifica in sostanza se il recesso è intimato dal datore di lavoro non propriamente a causa del diniego opposto dal lavoratore ma perché viene dimostrato che vi è una oggettiva impossibilità di seguitare ad utilizzare la prestazione a tempo pieno. Una dipendente di un supermercato di Vasto ha agito in giudizio nei confronti della sua datrice di lavoro per far dichiarare la nullità del suo licenziamento per giustificato motivo. La Corte d’Appello de L’Aquila ha respinto il reclamo della lavoratrice contro la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la natura ritorsiva del licenziamento stesso. Ha accertato che a seguito della cessione del ramo d’azienda costituito dal supermercato i tre soci della società avevano deciso di prestare attività nel punto vendita per cui la forza lavoro diveniva sovradimensionata. Dei tre dipendenti ne avevano sacrificato una addetta al reparto ortofrutta: la scelta non aveva natura ritorsiva ma rientrava nell’alveo di un bilanciamento delle esigenze organizzative spettante al datore di lavoro. L’interessata ha proposto ricorso per Cassazione.

Esigenze da dimostrare

L’articolo 8 del decreto legislativo n.81 del 2015 afferma che «il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento». Per evitare le conseguenze di tale norma occorre che il datore di lavoro dimostri l’esistenza di effettive esigenze tecnico-organizzative in base alle quali la prestazione di quel lavoratore non possa essere mantenuta a tempo pieno. La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha precisato che l’articolo 8 citato, se esclude che il rifiuto di trasformazione del rapporto da full time a part time possa di per sé costituire giustificato motivo di licenziamento, non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto di part-time ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere della prova posto a carico di parte datoriale. Secondo la Cassazione, ai fini del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, occorre che siano dimostrate dal datore di lavoro effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno ma solo con l’orario ridotto. Il licenziamento non deve essere intimato a causa del rifiuto ma a causa della impossibilità della prestazione a tempo pieno e del rifiuto di trasformazione a part time.