Vince l’incolumità

Con l’ordinanza n. 770 del 12 gennaio 2023 la Corte di Cassazione afferma che il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di eseguire la propria prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro quando lo svolgimento di tale attività costituisca un rischio per la sua incolumità personale. Una lavoratrice, dipendente con mansioni di cassiera di supermercato, è stata licenziata per giusta causa per aver consentito che tre clienti oltrepassassero la barriera della cassa lasciando i prodotti nei carrelli; per avere omesso di invitare i predetti a depositare la merce sul nastro trasportatore; aver omesso di eseguire un controllo diretto e di essersi limitata a far pagare la quantità di prodotto indicata dagli stessi clienti in misura evidentemente inferiore a quella effettiva. La Corte d’Appello di Roma ha accolto il ricorso della lavoratrice ed ha condannato la Società alla reintegrazione della stessa nel posto di lavoro e al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino alla reintegra nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. I giudici hanno ritenuto che la cassiera fosse stata lasciata sola a fronteggiare tre persone con atteggiamento intimidatorio come si evince dal numero delle persone, dalla pretesa di indicare essi stessi la merce da pagare senza passarla sul nastro trasportatore e di oltrepassare la cassa con carrelli ricolmi di merce; che la guardia giurata, sebbene richiesta dalla cassiera, non era intervenuta preferendo attendere l’arrivo dei carabinieri; che nessun supporto era stato dato dalla caporeparto, pur interpellata; che in tale contesto la cassiera non poteva escludere che ove avesse ordinato ai clienti di mettere la merce sul nastro gli stessi non avrebbero reagito mettendo a repentaglio la sua incolumità; che il datore di lavoro, tenuto a proteggere i dipendenti (ai sensi dell’articolo 2087 codice civile), non poteva pretendere che la cassiera si ponesse da sola in contrasto con quei clienti quando la stessa caporeparto e la guardia giurata avevano deciso di non intervenire e di attendere i carabinieri. Sulla base di quanto sopra la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta contestata, sebbene esistente, non fosse meritevole di alcuna sanzione espulsiva in quanto priva del carattere di illiceità, cioè non rilevante dal punto di vista disciplinare. Per la Cassazione l’ambito applicativo dell’articolo 2087 codice civile rende necessario l’apprestamento di adeguati mezzi di tutela dell’integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell’attività criminosa di terzi.