Risponde il datore
Con la sentenza n. 41349 del 20 0ttobre 2022 la Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha ribadito il principio che la formazione del lavoratore deve essere preventiva, prima cioè dell’inizio della prestazione per le mansioni a cui lo stesso dovrà essere adibito. Tale attività di formazione non può essere esclusa dal bagaglio di conoscenze personali del lavoratore né dal travaso di conoscenze che si realizza nella collaborazione tra lavoratori. Un lavoratore, alle dipendenze di una ditta metallurgica della provincia di Cuneo con contratto di somministrazione a tempo determinato della durata di una settimana, è rimasto gravemente infortunato nel suo primo giorno di lavoro. Era stato adibito allo stampaggio a piastre mediante pressa idraulica e a causa di una manovra errata aveva allungato la mano sinistra mentre lo stampo raggiungeva il controstampo con conseguente schiacciamento della stessa mano sinistra con lesioni personali gravi e permanenti. Il Tribunale di Cuneo prima e poi la Corte d’Appello di Torino avevano condannato il titolare della ditta perché nella sua qualità di lavoro aveva impiegato il lavoratore adibendolo nella prima giornata di lavoro allo stampaggio a piastre omettendo di mettere in sicurezza l’attrezzatura di lavoro e soprattutto per aver omesso di assicurarsi che il lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni. In particolare per non aver assicurato che il lavoratore ricevesse tale formazione prima dell’assegnazione alle mansioni che doveva svolgere. L’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che non vi era alcuna prova che lui avesse dato ordine al lavoratore di recarsi a lavorare alla pressa nel suo primo giorno di lavoro. Essendo il primo giorno di lavoro era materialmente impossibile per il titolare poter completare la formazione del neo-dipendente. Inoltre l’attività formativa è stata posta in essere dall’operaio anziano il quale ha compiutamente spiegato il funzionamento della pressa al lavoratore che per una mera fatalità nel primo giorno di lavoro si è infortunato sebbene dovesse attenersi alla sola visita dei locali. La Cassazione ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul datore di lavoro grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare un macchinario e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. I macchinari quindi vanno sottoposti ai necessari ammodernamenti consentiti dal progresso tecnologico.