Capacità amministrativa

L’articolo 1 rafforza la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali attraverso un pacchetto di interventi che, nel corso dell’iter parlamentare, si è notevolmente accresciuto, considerando che i commi aggiuntivi sono una quindicina. Sono diversi i ministeri e i dipartimenti (università e ricerca, disabilità, turismo, ambiente, lavoro e politiche sociali) e gli organismi (Agenzia per la cybersicurezza, Arera, giunta centrale studi storici, Organismo investigativo nazionale, Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) interessati da queste misure, in linea con le esigenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fra le novità, il comma 9-bis che riserva il 15% dei posti messi a concorso agli operatori volontari del servizio civile universale che hanno concluso l’impegno senza demerito e il comma 12-quater sulla possibilità per i dipendenti pubblici di andare in aspettativa per dodici mesi. Si è molto dibattuto pure con riferimento al successivo comma 12-quinquies sul cosiddetto controllo concomitante della Corte dei conti sui progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il governo ha inteso rinnovare una disposizione già contenuta nel decreto-legge 76/2020 (Conte II, con Movimento 5Stelle e Partito democratico), poi estesa al Pnrr da Draghi. Da ultimo, sempre all’articolo 1, il comma 14-septies introduce un principio importante sul versante del collocamento obbligatorio delle persone con disabilità: nessuna categoria può restare esclusa.