Introdotti nuovi obblighi in capo al datore di lavoro, al medico competente e al noleggiatore

L’articolo 14 del decreto-legge Lavoro apporta alcune modifiche al decreto legislativo 81/2008, meglio conosciuto come testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La nomina del medico competente avviene nei casi previsti dalla legge e qualora richiesto dal documento di valutazione dei rischi. In fatto di sicurezza nelle scuole, si conferma la centralità della valutazione congiunta fra amministrazione locale e dirigenza scolastica. In occasione della visita di assunzione, il medico competente richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro per il giudizio di idoneità; resta il caso in cui la stessa cartella sia oggettivamente impossibile da reperire. Il medico competente comunica al datore di lavoro il nominativo del sostituto in caso di suo impedimento. Il datore di lavoro monitora il rispetto degli accordi in materia di formazione, sia con riferimento ai soggetti che erogano la formazione sia da parte dei destinatari. I soggetti abilitati alla verifica in materia di attrezzature acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, rispondendo direttamente alla struttura ispettiva pubblica competente per territorio. Le attrezzature devono prevedere meccanismi di sicurezza per lo spegnimento automatico. Il noleggiatore di una attrezzatura è tenuto a conservare agli atti l’autodichiarazione del noleggiatore o del datore di lavoro di avvenuta formazione e addestramento. Il datore di lavoro provvede alla propria formazione e addestramento, in caso di impiego di attrezzature che richiedono particolari conoscenze. I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature conformi alla disciplina sui cantieri temporanei o mobili. Per effetto dell’articolo 15, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato nazionale del lavoro e con la Guardia di finanza, mentre l’articolo 16 riguarda la Sicilia, Trento e Bolzano.