Gli articoli 17 e 18 forniscono una prima risposta al drammatico tema degli infortuni, anche mortali, in ambito scolastico. Per effetto del primo dei due, è istituito un fondo per il riconoscimento di un indennizzo economico in favore dei familiari di studenti vittime di infortuni mortali durante le attività formative, successivamente al 1° gennaio 2018. La dotazione è di 10 milioni per il 2023 e di 2 milioni a decorrere dal 2024. Inoltre, le istituzioni scolastiche individuano il docente coordinatore di progettazione per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), con un monitoraggio qualitativo dei percorsi. Come chieste da Cgil, Cisl, Uil e Ugl, le imprese ospitanti integrano il documento di valutazione dei rischi con una sezione apposita, con gli ospiti individuabili velocemente. Il registro nazionale dell’alternanza scuola-lavoro (articolo 1, comma 41, legge 107/2015) è integrato con le informazioni relative alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, con l’esperienza maturata e l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni, scuole, enti territoriali. Ai sensi del successivo articolo 18, è avviata una sperimentazione per l’anno scolastico e accademico 2023-2024: l’obbligo di assicurazione si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (compresi IeFP, IFTS, ITS Academy, CPIA, AFAM). La copertura assicurativa riguarda il personale scolastico, gli esperti esterni, gli assistenti alle esercitazioni e attività laboratoriali, il personale docente, tecnico amministrativo e ausiliario, i ricercatori, gli assegnisti, gli istruttori, i preparatori, gli alunni, gli studenti, gli allievi. I maggiori oneri sono quantificati in 17,3 milioni di euro per il 2023, in 30,4 milioni per il 2024 e in 5 milioni di euro a decorrere dal 2025.