La prima parte del decreto legislativo 36/2023 detta alcuni principi aventi carattere generale e sui deve atteggiarsi il comportamento delle stazioni appaltanti, degli enti concedenti e di tutti gli altri soggetti che, a diverso titolo, intervengono nella procedura di assegnazione di un appalto. L’articolo 1, nello specifico, detta il principio del risultato, tenendo conto della tempestività, del miglior rapporto possibile fra qualità e prezzo, della legalità, della trasparenza e della concorrenza. Il successivo articolo 2 parla, invece, della necessità di favorire una relazione fra le parti improntata alla reciproca fiducia, mentre l’articolo 3 ribadisce il criterio dell’accesso al mercato degli operatori economici. I tre principi (risultato, fiducia e accesso al mercato) sono da intendersi, per effetto dell’articolo 4, come criterio interpretativo e applicativo di tutto il Codice. L’articolo 5 richiama, viceversa, i concetti di buona fede e di tutela dell’affidamento, cosa che ha effetti sull’eventuale azione di rivalsa dei diversi soggetti interessati. L’articolo 6 assume una particolare valenza, in quanto ribadisce la centralità della solidarietà e della sussidiarietà orizzontale, cosa che poggia sul ruolo fondamentale degli enti del Terzo settore. I principi di auto-organizzazione amministrativa (articolo 7), di autonomia contrattuale con il corollario del divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito (articolo 8) e della conservazione dell’equilibrio contrattuale permettono alle stazioni appaltanti di modulare le procedure nel rispetto della legge, ma anche tenendo conto delle specificità. L’articolo 10 (tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione) è a maggiore tutela degli operatori economici, come pure dei cittadini in un’ottica di responsabilizzazione amministrativa e politica. Infine, l’articolo 11 prevede che al personale dipendente, anche nel subappalto, sia applicato il contratto collettivo nazionale di settore.