I SOGGETTI
Si parla da tempo della necessità di aggregare le stazioni appaltanti. L’articolo 62 detta un doppio principio. Per tutti gli affidamenti che non superano la soglia di 500mila euro, ogni stazione appaltante può procedere. Superata tale soglia, la stazione appaltante deve essere qualificata ai sensi della presente legge. L’Anac non rilascia il codice identificativo di gara, il cosiddetto Cig, alle stazioni non qualificate. La qualificazione si ottiene secondo le regole indicate in uno degli allegati al Codice dei contratti pubblici. Vale anche per le centrali di committenza. L’articolo 64 disciplina il caso in cui la centrale di committenza sia localizzata in un altro Stato. Sul versante opposto abbiamo gli operatori economici, disciplinati dagli articoli 65 e seguenti. La categoria di operatore economico è estesa anche agli imprenditori individuali, agli artigiani, alle società, comprese quelle cooperative, ai consorzi fra cooperative, ai consorzi artigiani, ai consorzi stabili, ai raggruppamenti temporanei, alle imprese aderenti al contratto di rete e ai soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie). L’articolo 66 del decreto legislativo 36/2023 individua gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

LE PROCEDURE
Le stazioni appaltanti, ai sensi dell’articolo 70, utilizzano, per l’aggiudicazione di appalti pubblici, cinque diverse procedure: aperta; ristretta; competitiva con negoziazione; il dialogo competitivo; il partenariato per l’innovazione. La procedura aperta è disciplina dall’articolo 71: ciascun operatore economico può presentare un’offerta in risposta ad un avviso di indizione. Ai sensi dell’articolo 72, qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione ad una procedura ristretta, mentre, nella procedura competitiva con negoziazione, solo gli operatori economici invitati dalla stazione possono presentare un’offerta iniziale. Nel dialogo competitivo, l’appalto è aggiudicato sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Il partenariato per l’innovazione può essere con uno o più operatori economici. L’articolo 76 indica i casi nei quali si può ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Regole particolari sono previsti per i servizi sociali e i servizi assimilati (articoli 127 e 128) con la possibilità di ricorrere agli appalti riservati (articolo 129), i servizi di ristorazione (articolo 130), i servizi sostitutivi di mensa (articolo 131), il settore dei beni culturali (articoli da 132 a 134) e i servizi di ricerca e sviluppo (articolo 135).