L’articolo 9 del disegno di legge affronta un tema che, al netto dei contenuti del Titolo V della Costituzione e nonostante diversi provvedimenti già adottati, ancora non è stato per molti versi definito, vale a dire la copertura finanziaria degli interventi in un’ottica di federalismo fiscale. Per effetto dell’articolo 9, lo Stato promuove l’esercizio dei diritti civili e sociali riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni anche attraverso tre ipotesi. In primo luogo, l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale in conto capitale, semplificando e uniformando le procedure di accesso. A seguire, l’unificazione delle risorse di parte corrente, con semplificazione delle procedure amministrative, e, per chiudere, l’effettuazione di interventi speciali di conto capitale. L’articolo 9, nella sua versione presentata al Senato, non prevede un vero e proprio confronto, ma una semplice informativa alla Conferenza unificata. Come accennato, l’articolo 9 si connette direttamente all’articolo 119 della Costituzione, il quale detta e riassume il principio dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali. Seppure in ritardo, la delega contenuta nella legge 42/2009 aveva permesso all’allora governo di centrodestra di arrivare al decreto legislativo 68/2011. Come noto, la pesante crisi economica portò Silvio Berlusconi a lasciare la guida dell’esecutivo, con l’ingresso di Mario Monti e del suo governo dei tecnici con il conseguente stop al federalismo fiscale.