Il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione recita che «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119», aggiungendo poi «La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata». Ed è su questa base che l’articolo 2 del disegno di legge Calderoli definisce la procedura per arrivare all’autonomia differenziata. Il punto di partenza è un atto di iniziativa su una o più materie o ambiti, deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, con successiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell’atto stesso. A quel punto, Palazzo Chigi ha trenta giorni di tempo per la valutazione dei singoli Ministri e per il successivo avvio del negoziato con la Regione. Governo e Regione definiscono uno schema di intesa preliminare, approvato dal Consiglio dei ministri, con immediata trasmissione alla Conferenza unificata per il parere entro trenta giorni. Il Parlamento ha poi sessanta giorni per il proprio parere, che può prevedere delle richieste di modifica al testo predisposto, cui segue la predisposizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dello schema definitivo che la Regione approva. Entro trenta giorni dall’approvazione, si ha la delibera del Consiglio dei ministri con disegno di legge di approvazione, con allegata l’intesa, sottoscritta dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della giunta regionale. Il tutto viene poi trasmesso al Parlamento per la prevista approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma.