L’articolo 3 del disegno di legge Calderoli è dedicato ad un punto derimente di tutto il percorso che dovrebbe portare alla concessione di forme di maggiore autonomia alle Regioni. Per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni su diritti civili e sociali, con i relativi costi e i fabbisogni standard, si rimanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Non è escluso che tale formulazione possa essere rivista nel corso dell’iter parlamentare. L’ipotesi potrebbe essere quella di prevedere l’utilizzo di uno strumento diverso, vale a dire quello del decreto legislativo, con il Parlamento che delega il governo. Comunque sia, sul testo è richiesta l’acquisizione dell’intesa preventiva in sede Conferenza unificata nei trenta giorni, con trasmissione al Parlamento del provvedimento stesso, con le Camere chiamate ad esprimere il loro parere entro i quarantacinque giorni seguenti. L’articolo 3 detta anche un secondo principio. Se, dopo l’approvazione, i Lep sono modificati o se sono aggiunti altri Lep, la Regione e gli enti locali sono tenuti all’osservanza di tali Lep. Strettamente connessi sono pure i successivi articoli 4 e 6, relativi al trasferimento di funzioni, anche agli enti locali, che è possibile soltanto dopo l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard. I tempi e i modi per l’ulteriore devoluzione delle funzioni agli enti locali subalterni sono indicati nelle singole intese sottoscritte da governo e regioni.