La possibilità per le regioni di chiedere più poteri è indicata al terzo comma dell’articolo 116. L’attenzione si concentra sulle materie a legislazione concorrente. Il lungo elenco deriva dalla riforma costituzionale del 2001, votata a maggioranza soltanto dal centrosinistra alla vigilia delle elezioni politiche

Con l’audizione, fra gli altri, dei rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, è partito l’iter di approvazione del disegno di legge Calderoli per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Questo articolo fa riferimento al lungo elenco di materie a legislazione concorrente indicate all’articolo 117, terzo comma, sempre nel Titolo V della Costituzione. Le materie a legislazione concorrente, per le quali la singola regione può richiedere la potestà normativa sono le seguenti: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.