Il decreto-legge 48/2023 prevede una serie di requisiti soggettivi ed economici per l’accesso all’Assegno di inclusione, in aggiunta alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, di minori o con età superiore a 60 anni. Il primo requisito è quello del possesso della cittadinanza italiana o, in alternativa, la cittadinanza di un Paese Ue, o il possesso del diritto di soggiorno, del diritto di soggiorno permanente, o essere di un Paese terzo con permesso di soggiorno di lungo periodo, o di protezione internazionale. È anche richiesta la residenza nel territorio nazionale da cinque anni, di cui ultimi due continuativi; questo requisito vale per il presentatore, ma anche per i componenti del nucleo. Il requisito della cittadinanza si interrompe in caso di uscita dal territorio nazionale per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nei diciotto mesi, salvo che l’assenza non sia dovuta a gravi e documentati motivi di salute. Il nucleo deve avere un Isee non superiore a 9.360 euro, differenziato in presenza di minori. Altro requisito rimanda al valore del reddito familiare che deve essere inferiore a 6mila euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza. Il valore del reddito familiare deve invece essere inferiore a 7.560 euro, se tutti i componenti sono over 67 anni o un over 67 anni e gli altri con disabilità. Dal reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’Isee e sommati tutti quelli in corso di godimento, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Sono incluse le pensioni dirette e indirette, mentre non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o altre misure nazionali o regionali di contrasto di povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fiscale fino all’importo complessivo annuo di 15mila euro.