Rispetto al Reddito di cittadinanza, la disciplina dell’Assegno di inclusione appare più stringente. I controlli sono effettuati dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, dall’Inps e dalla Guardia di finanza, oltre che dai comuni per quanto di loro competenza. L’attestazione da parte del richiedente di false dichiarazioni o documenti è punita con la reclusione da due a sei anni, mentre l’omessa comunicazione di variazioni è punita con la reclusione da uno a tre anni. Da una condanna deriva l’immediata decadenza e la restituzione di quanto indebitamente percepito, mentre sono possibili provvedimenti di sospensione in caso di misura cautelare o non definitiva. La decadenza dall’Assegno è prevista in caso di assenza alle convocazioni, di non sottoscrizione del patto, di non partecipazione ai corsi, di non accettazione di una offerta congrua, di non rispetto degli obblighi di comunicazione, di non presentazione di DSU aggiornato. Si decade, altresì, se trovato a svolgere attività lavorativa, senza comunicazione, nel corso di una ispezione. L’Inps dispone la disattivazione della Carta di inclusione. Tranne che per il caso della condanna, è possibile una nuova richiesta dopo sei mesi dalla decadenza. Si considera congrua, l’offerta di lavoro che, a tempo indeterminato, è su tutto il territorio nazionale, a tempo pieno (o parziale ad almeno il 60%) con retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva. A tempo determinato, anche in somministrazione, viceversa, l’offerta è congrua se in una distanza massima di 80 km dal domicilio. L’Assegno è sospeso per la durata del rapporto di lavoro, se il periodo è compreso fra uno e sei mesi, con ripresa successiva. In caso di assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale, compreso apprendistato), al datore di lavoro è riconosciuto un esonero contributivo del 100% (50%, se a tempo determinato) per dodici mesi, fino ad un massimo di 8mila euro annui. Dal 1° settembre 2023, è invece istituito il Supporto per la formazione e il lavoro per la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione, orientamento, accompagnamento. Possono richiederlo tutti coloro che hanno un’età compresa fra 18 e 59 anni con Isee non superiore a 6mila euro, ma privi dei requisiti per l’Assegno di inclusione, compresi i componenti del nucleo che percepisce l’Assegno di inclusione non calcolati nella scala di equivalenza. La richiesta è sempre telematica. L’importo è di 350 euro per ogni mese di attivazione del beneficiario.