La proposta di Sinistra italiana va oltre i confini del lavoro subordinato

La proposta di legge Fratoianni è di sei articoli. L’articolo 1 definisce il concetto di retribuzione proporzionata e sufficiente e il campo di applicazione (si applica i contratti di lavoro subordinato, ai contratti di prestazione occasionale e ai contratti di collaborazione, con estensione ai contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale). Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, comunque non inferiore a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale di settore o della categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso in cui il Ccnl non sia applicabile perché scaduto o per disdetta, il trattamento minimo non può essere inferiore a quello stabilito dal Ccnl medesimo, con rivalutazione sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai. In ogni caso, il trattamento minimo orario stabilito dal Ccnl non può essere inferiore a 10 euro lordi; l’importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In caso di collaborazione, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto e tenendo conto del tempo impiegato. L’articolo 3 disciplina l’individuazione del contratto collettivo applicabile, in presenza di una pluralità di contratti. Il riferimento è ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali di livello comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa. Il principio trova applicazione anche nel caso di lavoro non subordinato. L’articolo 4 è volto a rafforzare le tutele in favore del personale impiegato nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, mentre l’articolo 5 abroga di fatto l’articolo 8 del decreto-legge 138/2011. Sono previste, infine, delle sanzioni amministrative.