Prosegue il dibattito intorno alle regole sugli aiuti di Stato, dopo il periodo Covid-19

L’articolo che spicca maggiormente nell’ultima parte del provvedimento è sicuramente il numero 22. Al netto del contenuto dello stesso, che proroga fino al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio Covid-19 nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi, ciò che interessa è il tema affrontato. Sulla disciplina degli aiuti di Stato è infatti in corso una interlocuzione sia in Italia che in ambito europeo. L’articolo 16 interviene, fra le altre cose, prorogando alcune scadenze legate alla riforma dello sport e ai cambiamenti avviati con la Legge di bilancio in seno all’Istituto per il credito sportivo. L’articolo 17, viceversa, allunga fino al 31 dicembre 2023 i contratti in essere fra le amministrazioni pubbliche e le agenzie di stampa, mentre l’articolo 18 contiene delle disposizioni sul nuovo complesso ospedaliero per la città di Siracusa e la nomina del presidente della regione siciliana a commissario straordinario per la baraccopoli di Messina. L’articolo 19 rimanda al 31 dicembre 2023 il termine per la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati, con il comma 2 che interviene sulla gestione dell’emergenza rifiuti in Campania. Da ultimo, l’articolo 20 fissa la scadenza per la relazione annuale sul Piano del mare e l’articolo 21 riguarda i servizi di informazione per la sicurezza.