Si allarga la possibilità di Invitalia di intervenire nel settore siderurgico

Il capo V interviene su settori e aziende strategiche per il sistema Paese. L’articolo 29, che non cambia, riguarda la procedura liquidatoria dell’amministrazione straordinaria di Alitalia, mentre le disposizioni in materia di siderurgia (autorizzazione ad Invitalia a sottoscrivere una quota fino ad un miliardo di euro nell’ambito dell’aumento di capitale degli ex stabilimenti Ilva) sono estese pure al sito di Portovesne-Portoscuro. L’articolo 31 relativo alla società 3-I spa non cambia. Trova, viceversa, spazio l’articolo 31-bis che riguarda la ricostruzione degli immobili nei comuni interessati da eventi sismici e delle misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Correzioni meramente formali per l’articolo 32, che demanda ad un Dpcm l’individuazione di aree di interesse strategico nazionale su cui effettuare investimenti pubblici o privati (minimo 400 milioni di euro), come pure all’ articolo 33 (procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per i settori di rilevanza strategica). L’articolo 33-bis autorizza la protezione civile ad operare in deroga alla normativa vigente in caso di emergenza; è possibile la realizzazione di strutture temporanee per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali. L’articolo 33-ter è quello che ha calamitato larga parte delle attenzioni nel corso dell’iter di conversione parlamentare, in quanto introduce ulteriori disposizioni in materia di superbonus: la cessione dei crediti è subordinata all’assenza di dolo o colpa grave. Nuovo anche l’articolo 33-quater, volto a semplificare l’installazione di vetrate panoramiche amovibili. Poche modifiche all’articolo 34 (realizzazione delle opere per le Olimpiadi Milano-Cortina), mentre il nuovo articolo 34-bis torna ad occuparsi di energia elettrica, in particolare per i prezzi per la realizzazione di impianti. Non cambia l’articolo 35 (rifinanziamento di fondi a disposizione del ministero dello sviluppo economico), mentre il 35-bis introduce ulteriori misure connesse sempre al Pnrr e il 36 (fondo unico per il turismo) conosce qualche ritocco. Dopo l’articolo 37 (contrasto ai crimini cibernetici) sono state infine inserite delle norme in materia di Ente circoli della Marina militare (articolo 37-bis), per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazioni per la sicurezza e altri aspetti connessi (articoli 37-ter e 37-quater). Quest’ultimi temi hanno assunto rinnovata valenza alla luce dei presunti o possibili attacchi informatici posti in essere da Stati stranieri o da elementi criminali.