L’articolo 5 del decreto legislativo 104/2022 apporta ulteriori modifiche ad altre norme vigenti. In particolare, si chiarisce che la copia della dichiarazione può essere trasmessa al dipendente in formato elettronico oppure consegnata in forma cartacea. Viene anche sostituito il comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 81/2015, relativo al contratto di lavoro intermittente, il quale è stipulato in forma scritta e contiene una serie di elementi sulla natura variabile della prestazione, il luogo e la modalità di disposizione, il trattamento economico e normativo, le forme e le modalità con cui il datore di lavoro richiede la prestazione, il pagamento della retribuzione e dell’indennità, le misure di sicurezza, le fasce orarie. Si procede pure ad allineare la normativa in caso di somministrazione e per quanto riguarda il sistema sanzionatorio. Il capo III, viceversa, introduce dei principi interessanti in materia di condizioni di lavoro. In particolare, l’articolo 7 fissa il periodo di prova in sei mesi, salvo durata inferiore nel contratto collettivo, mentre per effetto dell’articolo 8 il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa, a meno che non ricorrano alcune condizioni (rischio per la salute e la sicurezza; garanzia del servizio pubblico; divieto di concorrenza). L’articolo 9 circoscrive i confini fra imprevedibilità e prevedibilità del lavoro, aspetto che si collega direttamente al successivo articolo 10, ai sensi del quale il lavoratore con almeno sei mesi di anzianità o che abbia superato il periodo di prova può chiedere, per iscritto, che gli venga riconosciuta una forma di lavoro più prevedibile, sicura e stabile (se disponibile). In caso di indisponibilità, la domanda può essere ripresentata dopo sei mesi. L’articolo 11, infine, ribadisce il principio che la formazione di legge o per contratto è obbligatoria, gratuita e da svolgersi possibilmente in orario di lavoro. Restano fermi gli obblighi in materia di salute e sicurezza.