L’articolo 4 rappresenta, per molti versi, il nucleo del provvedimento, in quanto apporta delle modifiche sostanziali al decreto legislativo 152/1997 che fino al 12 agosto scorso ha disciplinato la materia. Nello specifico, l’articolo 1 del decreto legislativo 152/1997 viene completamente sostituito; esso riguarda le informazioni sul rapporto di lavoro che il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al dipendente. Si tratta di un lungo elenco (identità delle parti; luogo di lavoro; sede o domicilio; inquadramento, livello, qualifica o descrizione sommaria del lavoro; data di inizio; tipologia del rapporto con eventuale indicazione della durata; eventuale identità delle imprese utilizzatrici; durata del periodo di prova; diritto alla formazione; congedo per ferie e altri congedi; preavviso; importo iniziale della retribuzione e gli elementi costitutivi; periodo e modalità di pagamento; informazioni specifiche in caso di orario imprevedibile; contratto collettivo, anche aziendale, applicato; informazioni sui contributi previdenziali e assicurativi; informazioni integrative in caso di prestazioni organizzate con sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, vale a dire app) il cui obbligo è evaso dal datore di lavoro mediante consegna all’atto dell’assunzione del contratto individuale redatto per iscritto e della copia della comunicazione obbligatoria; nei casi indicati al comma 3, la documentazione può essere consegnata entro sette giorni, in altri entro mese. La cosa vale anche nei casi di estinzione del rapporto di lavoro prima di un mese. Gli obblighi informativi sono in capo pure al committente. Sul sito del ministero del lavoro e su quello della funzione pubblica sono disponibili, in forma gratuita, tutte le informazioni relative ai contratti collettivi. Il datore di lavoro è tenuto a conservare e a rendere disponibili le informazioni. Sempre al dlgs 152/1997 è aggiunto l’articolo 1-bis, con il quale sono definiti ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (app). L’attenzione si pone, in particolare, sull’utilizzo e sulla sicurezza dei dati, con il lavoratore che può accedere agli stessi, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali. È previsto un obbligo di informazione, almeno 24 ore prime, in caso di variazione delle condizioni di svolgimento del lavoro. Cambiano anche gli articoli 2, relativo alle prestazioni di lavoro all’estero, 3, modifica degli elementi del contratto dopo l’assunzione, e 4, riguardante le sanzioni con richiamo all’articolo 19 del decreto legislativo 276/2003, la cosiddetta legge Biagi.