VINCOLI
L’articolo 2 del decreto legislativo 104/2022 chiarisce il senso di tre definizioni. In particolare, con «programmazione del lavoro» si intende in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro; con «ore e giorni di riferimento» le fasce orarie in cui si svolge il lavoro; con «organizzazione del lavoro» come si ripartisce l’orario. Il successivo articolo 3 individua le modalità di comunicazione delle informazioni, che può essere sia in formato cartaceo che elettronico. Le informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la prova di trasmissione o di ricezione per i cinque anni a seguire la conclusione del rapporto di lavoro.

SEMPLIFICAZIONE
È sull’articolo 4 del decreto legislativo 104/2022 che si sono concentrate le maggiori critiche da parte delle associazioni datoriali e degli stessi consulenti del lavoro, tanto da giustificare l’intervento dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, con la circolare del 10 agosto, ha chiarito che la disciplina di dettaglio potrà essere comunicata al lavoratore attraverso il rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro o ad altri documenti aziendali, fermo restando che il datore di lavoro è comunque tenuto contestualmente a consegnare tali documenti al lavoratore oppure a metterli a disposizione dello stesso secondo la normali modalità adottate per le comunicazioni fra datore e dipendente.