L’articolo 1 del decreto legislativo 104/2022 individua l’ambito di applicazione della normativa. Il provvedimento disciplina il diritto all’informazione da parte del lavoratore sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. La disciplina si applica ai rapporti di lavoro regolamentati con: contratto di lavoro subordinato, compreso quello agricolo, a tempo indeterminato o determinato, anche part time; contratto di lavoro in somministrazione; contratto di lavoro intermittente; con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo 81/2015 e con specifico riferimento ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (articolo 409, 3, del codice di procedura civile); con contratto di prestazione occasionale. La normativa si applica pure ai dipendenti pubblici (dlgs 165/2001), ai lavoratori marittimi, ai lavoratori della pesca e ai lavoratori domestici, ma non ai rapporti di lavoro autonomi e ai rapporti caratterizzati da un orario non superiore alle tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. Non trova applicazione neanche nei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, nei rapporti prestati nell’impresa dal coniuge e da parenti e affini entro il terzo grado conviventi, per il personale delle amministrazioni pubbliche in servizio all’estero e ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, con dei limiti in questi due ultimi casi.