Finanziamento da 48,3 milioni. Il ministero dell’istruzione definisce gli standard minimi di accreditamento

Una serie di articoli va a completare il percorso che porterà ad una maggiore diffusione degli istituti tecnologici superiori sul territorio. L’articolo 6, in particolare, disciplina la fase della verifica e della valutazione finale, con la relativa certificazione dei percorsi formativi e dei crediti ad essi connessi. Le commissioni d’esame sono istituite con decreto del ministro dell’istruzione. Il successivo articolo 7, viceversa, detta gli standard minimi per l’accreditamento degli Its Academy; è prevista una norma nazionale, con le singole regioni che possono eventualmente stabilire criteri aggiuntivi. Anche in questo caso si attende un decreto del ministro dell’istruzione. L’eventuale revoca dell’accreditamento non inficia, in determinate condizioni, la conclusione del percorso formativo. L’articolo 8 disciplina le relazioni fra il sistema universitario, gli Its Academy e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, mentre l’articolo 9 contiene le misure nazionali di sistema per l’orientamento, con il ministero dell’istruzione che, fra le altre cose, promuove le reti di coordinamento di settore e territoriali ed opera per favorire un equilibrio di genere nelle iscrizioni. Per effetto dell’articolo 10 della legge, viene istituito il comitato nazionale Its Academy, il luogo ove si favorisce il dialogo con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali; anche in questo caso, si attende un decreto ministeriale. L’articolo 11 istituisce, nello stato di previsione del ministero dell’istruzione, un fondo per l’istruzione tecnologica superiore, con una dotazione pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dal 2022; una quota di questo fondo (non meno del 3%) è destinata al finanziamento di borse di studio. È atteso un decreto per la ripartizione delle risorse su base regionale. Per effetto dell’articolo 12, presso il ministero dell’istruzione è costituita l’anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli Its Academy con l’obiettivo di arrivare ad una banca dati nazionale. Sempre al ministero dell’istruzione spetta l’attività di monitoraggio e valutazione (articolo 13). L’articolo 14 è utile a gestire la fase transitoria, in particolare per quanto attiene all’accreditamento delle fondazioni Its già attive sul territorio. La fase transitoria è di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto della data di accreditamento con le precedenti regole, del numero di iscritti rispetto alla media nazionale, della iscrizione nel registro delle persone giuridiche e del riferimento alle aree tecnologiche.