In alcuni casi, la partecipazione al voto è disciplinata dalla legge in maniera specifica. Il primo è più generale ed è relativo al voto delle persone con disabilità. Possono essere immediatamente accompagnati all’interno della cabina elettorale coloro che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, vale a dire persone non vedenti, gli amputati agli arti superiori e gli affetti da paralisi. Sono ammessi a votare con accompagnamento anche coloro che presentano un impedimento fisico evidente, una formulazione vaga che apre a margini di discrezionalità. La normativa vigente prevede due percorsi standard, il primo dei quali passa dal riconoscimento nella tessera elettorale del diritto al voto assistito, con l’apposizione di un codice identificativo (AVD). Il secondo meccanismo comporta invece la presentazione di un certificato medico redatto da un funzionario medico designato dalla Azienda sanitaria locale (non è quindi il medico di famiglia). Questi percorsi sono quelli da seguire nei casi di handicap di natura psichica. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per una sola persona. Dal 2020, poi, è emersa una seconda questione, quella del voto delle persone positive al Covid-19. Per chi è in isolamento domestico, è necessario presentare istanza al sindaco del comune di residenze fra il decimo e il quinto giorno antecedente le elezioni. Per chi è ricoverato, se la struttura occupa più di cento pazienti, è previsto un seggio ad hoc; se la struttura ospita meno pazienti, il voto è raccolto attraverso un seggio cosiddetto speciale. Per la generalità dei pazienti ricoverati in strutture ospedaliere o in case di cura, il voto è ammesso dietro presentazione di istanza sempre al sindaco, accompagnata da una attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Anche in questo caso, è prevista una tempistica per la presentazione dell’istanza: la domanda deve essere inviata non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.