Se l’espressione del voto nel caso del referendum è semplice, in quanto è sufficiente apporre un segno sul “sì” o sul “no”, per le amministrative la questione è un poco più complessa. Nei comuni fino a 15mila, l’elettore è chiamato a tracciare un segno sul nome del candidato sindaco prescelto o sul simbolo della lista. Vince, senza ballottaggio, chi prende più voti. Nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, l’elettore può: tracciare un segno sul nome del candidato sindaco; tracciare un segno su di una lista con il voto che automaticamente va anche al candidato sindaco collegato; tracciare un segno sul nome di un candidato sindaco e su di una lista ad esso collegata; tracciare un segno su di un candidato sindaco e su di una lista ad esso non collegata, praticando così il voto disgiunto. Vince al primo turno il candidato che ottiene il 50% più 1 dei voti validi; altrimenti, i due più votati vanno al ballottaggio. Nei comuni fino a 5mila abitanti è possibile esprimere una sola preferenza, mentre in quelli con popolazione superiore, le preferenze possono essere due, ma di sesso diverso. Naturalmente, in entrambi i casi, le preferenze sono relative a candidati della lista prescelta; se così non fosse, vale il voto di lista e le preferenze sono annullate. È sufficiente scrivere soltanto il cognome; il nome va aggiunto nei casi di omonimia. Non vanno apposti invece numeri o altro che possono portare all’annullamento della scheda, in quanto passabile di riconoscimento.