AIUTO IMMEDIATO
Il decreto-legge 50/2022, meglio conosciuto come decreto Aiuti, prevede una parte iniziale destinata a supportare famiglie ed imprese rispetto agli effetti del rincaro delle bollette energetiche. Nello specifico, l’articolo 1 riguarda il cosiddetto bonus sociale energia elettrica e gas, riconosciuto per il tramite dei comuni ai nuclei familiari più disagiati. L’articolo 1, con riferimento è al terzo trimestre del 2022, dà mandato all’autorità di regolazione di energia reti e ambiente, con delibera da adottarsi entro il 30 giugno, di rideterminare le agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici svantaggiati. È possibile, in determinati casi connessi all’attestazione Isee, una compensazione con rimborso entro dicembre. L’articolo 2, invece, guarda alle imprese, incrementando i crediti di imposta in favore delle imprese, comprese quelle energivore, destinati rispettivamente all’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Il successivo articolo 3 opera nel medesimo modo, ma gli autotrasportatori, come pure l’articolo 4 che estende al primo trimestre dell’anno 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Il credito di imposta varia a seconda dei casi, da un minimo del 10% ad un massimo del 25%.

SGUARDO AL FUTURO
Alcuni articoli del decreto-legge Aiuti provano a guardare al futuro, più o meno immediato. L’articolo 5, in particolare, introduce delle norme volte a velocizzare l’iter per la realizzazione di nuove capacità di rigassificazione; si tratta delle unità galleggianti da acquistare. Il successivo articolo 6 facilita la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; l’articolo 7 interviene sullo stesso tema. Prevedendo una disciplina semplificata per la valutazione di impatto ambientale. L’articolo 8 ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, mentre l’articolo 9 autorizza alcuni soggetti, come il ministero della difesa e le autorità portuali, a partecipare alle cosiddette comunità energetiche rinnovabili. L’articolo 10 guarda, invece, alla procedura per il rilascio della Via, la valutazione di impatto ambientale. Gli articoli 11 e 12, infine, si occupano rispettivamente degli interventi di ammodernamento sulla infrastruttura energetica e sulla proroga della autorizzazione ambientale unica per gli impianti di produzione di energia da fonti fossili.