Ai lavoratori dipendenti, per effetto dell’articolo 31, è riconosciuta per il tramite del datore di lavoro una somma a titolo di una tantum di 200 euro nel mese di luglio 2022. Condizione è che nel primo quadrimestre 2022, il lavoratore abbia beneficiato della riduzione degli oneri prevista all’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021 (decontribuzione oneri previdenziali per invalidità, vecchia e superstiti; reddito a 35mila euro). La somma è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del dipendente di non essere titolare della prestazione al successivo articolo 32. L’indennità spetta una sola volta, anche nei casi di più rapporti di lavoro; essa non cedibile né pignorabile. Il credito maturato dal datore di lavoro è utilizzato in compensazione secondo le indicazioni Inps. Gli oneri sono valutati in 2.756 milioni. Ai sensi del già citato articolo 32, invece, l’Inps (o altro ente) eroga direttamente una somma a titolo di una tantum dell’importo di 200 euro in favore di pensionati, percettori di indennità di invalidità o titolari di indennità di accompagnamento alla pensione con reddito 2021 non superiore a 35mila euro (escluso tfr, casa di abitazione e competenze arretrate), con controlli successivi. La somma è erogata direttamente a coloro che, nel 2021, hanno fruito di una delle indennità riconosciute ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport e ai nuclei percettori del reddito di cittadinanza (se nessun componente percepisce l’indennità). La stessa indennità è erogata a domanda ai lavoratori domestici; a chi, nel mese di giugno 2022, ha percepito la Naspi o la Dis-coll; a chi ha percepito nel 2021 la disoccupazione agricola; ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con almeno 50 giornate di lavoro nel 2021 e fermo restando il requisito dei 35mila euro; ai lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 50 giornate nel corso del 2021 e reddito non superiore a 35mila euro; ai lavoratori autonomi privi di partita Iva che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata; ai venditori a domicilio con reddito dall’attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva. Stanziamento di 804 milioni. L’articolo 33 istituisce un fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti con una dotazione finanziaria di 500 milioni. Per le condizioni reddituali, si rimanda ad un successivo decreto ministeriale.