Come per il Covid-19, anche in questo caso Sace spa è chiamata a scendere in campo. Il Mise può sostituirsi a regioni e città metropolitane in caso di inerzia sugli investimenti

Prima il Covid-19, con tutte le misure restrittive, poi la guerra russo-ucraina, con l’impennata dei prezzi di materie prime e carburante e con il blocco dell’export: sono tante le imprese italiane in forte crisi di liquidità. L’articolo 15, in questo senso, si muove nel medesimo solco del decreto Liquidità della primavera del 2020, attraverso il riconoscimento di garanzie da parte di Sace spa. Sono previsti dei vincoli nei casi di concessione di garanzia per soggetti con più di 5mila dipendenti e fatturato superiore a 1,5 miliardi; la misura è volta ad anticipare operazioni speculative da parte di grandi gruppi. L’articolo 16 prevede, invece, la possibilità che la garanzia dello Stato sia riconosciuta su finanziamenti individuali posti in essere da titolari di piccole e medie imprese, mentre l’articolo 17 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 269/2003 che disciplina l’attività di Sace. L’articolo 18 istituisce un fondo per le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, danneggiate dalla guerra in quanto titolari di scambi commerciali con Ucraina, Russia e Bielorussia; sul piatto 130 milioni di euro. Gli articoli 19 e 20 riguardano entrambi le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Con il primo viene incrementata la dotazione del fondo di sviluppo per una somma di 20 milioni, mentre il secondo ammette a garanzia Ismea i nuovi finanziamenti accesi per far fronte all’incremento dei costi energetici. Altri articoli guardando al credito di imposta sugli investimenti in beni immateriali 4-0 (articolo 21), formazione 4.0 (articolo 22) e sale cinematografiche (articolo 23); al rifinanziamento dei progetti di comune interesse europeo – Ipcei (articolo 24); alla capacità di attrarre investimenti esteri (articolo 25); agli interventi urgenti sugli appalti pubblici in ragione dell’aumento dei prezzi dei materiali e dei carburanti (articolo 26); alle concessioni autostradali, con aggiornamento del quadro economico (articolo 27). L’articolo 28 definisce i Patti territoriali dell’alta formazione delle imprese, attraverso la stipula di accordi, finalizzati a promuovere l’offerta formativa di corsi universitari, fra imprese, università, enti di ricerca e pubbliche amministrazioni. È istituito a tal proposito un fondo con una dotazione complessiva di 290 milioni fino al 2025. Infine, l’articolo 29 estende alcune agevolazioni alle imprese esportatrici, mentre l’articolo 30 introduce un potere sostitutivo in capo al Mise nei casi di inerzia o ritardi di amministrazioni diverse da regioni, città metropolitane, province e comuni nei casi di investimenti di valore superiore ai 50 milioni.