Novità possibili anche sul versante dell’articolo 19 della legge 81/2017. Il testo unificato prevede infatti una riscrittura delle regole relative alla forma e al recesso. L’accordo fra datore di lavoro e dipendente è in forma scritta. In esso sono contenuti: la durata dell’accordo stesso; l’alternanza fra i periodi in presenza e quelli in modalità agile; il monte ore da dedicare a ciascuna attività (almeno il 30%); le fasce orarie di reperibilità; l’informativa in materia di salute e sicurezza; le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione per il rispetto dei tempi di riposo; l’attività formativa eventualmente necessaria. Le parti, vale a dire il datore di lavoro e il suo dipendente, possono optare per un accordo con una scadenza oppure per uno a tempo indeterminato. In questo secondo caso, è previsto un congruo tempo di preavviso, comunque di almeno trenta giorni, ferma restando la possibilità di recesso anticipato o senza preavviso in caso di giustificato motivo. Non è però immediatamente chiaro cosa debba intendersi per giustificato motivo; potrebbe essere questo uno dei casi nei quali interviene la contrattazione collettiva a chiarire. Da ultimo, sempre nell’articolo 19 riscritto, è previsto che la mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi debba intendersi come condotta antisindacale e, per questo, dovrà essere gestita seguendo il precetto contenuto all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, numero 300, lo Statuto dei lavoratori.