<em>Buoni benzina per pochi. Inserite norme che dovrebbero ridurre in parte la speculazione sui prezzi dei carburanti

Il decreto-legge 21 del 21 marzo, all’articolo 1, prevede un primo intervento sul versante delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegati come carburante. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento urgente e per trenta giorni, le aliquote sulla benzina sono rideterminate nella misura di 478,40 euro per mille litri e in 367,40 euro per mille litri per olio da gas o gasolio. Tradotto, significa una riduzione di 30 centesimi. Lo stesso articolo 1 prevede poi una serie di disposizioni connesse alla precedente, relativamente, in particolare, all’accertamento degli oneri fiscali, alle comunicazioni da parte degli esercenti dei depositi e degli impianti e al controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi per evitare manovre speculative. Successivamente alla scadenza del provvedimento, è sempre possibile, con decreto, rimodulare le accise. Gli oneri sono quantificati in 588,25 milioni per il 2022 e in 30,78 milioni per il 2024. L’articolo 2 prevede invece la possibilità per i datori di lavoro di erogare dei bonus carburante ai loro dipendenti. Per l’anno 2022, i buoni benzina per un controvalore fino a 200 euro non concorrono alla formazione del reddito del dipendente. In questo caso, gli oneri sono fissati in 9,9 milioni di euro per il 2022 e in 900mila euro per il 2023. A fronte della cifra stanziata, è possibile l’erogazione di buoni benzina per un massimo di 49.500 unità, quindi molto al di sotto dell’eventuale interesse che può avere una misura di questo tipo, considerando l’enorme impatto economico sulle famiglie del caro carburanti.