Intervento molto limitato sul versante degli ammortizzatori sociali, tanto è vero che le parti sociali sono uscite molto deluse dall’incontro in videoconferenza con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando. L’articolo 11 prevede due tipologie di intervento, che, però, per essere attivate necessitano che il datore di lavoro abbia già fruito di tutti i periodi di ammortizzatore sociale previsto a normativa vigente. Un primo intervento prevede 26 settimane di ulteriore cassa integrazione da fruire entro dicembre 2022, riservate alle imprese più grandi individuate all’articolo 10 del decreto legislativo 148/2015; fra queste imprese sono ricomprese molte di quelle oggi più esposte ai rincari delle materie prime e dell’energia. Il secondo intervento guarda invece alle imprese che occupano fino a 15 dipendenti che rientrano nel sistema dei fondi di solidarietà bilaterali, nel fondo di integrazione salariale presso l’Inps o nel fondo territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano ed operano nei settori del turismo individuati con codice Ateco (l’articolo 22 prevede pure un intervento sull’Imu per il turismo). In questo caso, le settimane scendono a otto, utilizzabili sempre entro il 31 dicembre e fermo restando il precedente impiego di tutti gli altri periodi. Nel primo caso, lo stanziamento è di 150 milioni, nel secondo si ferma a 77,5 milioni, con possibile rimodulazione da parte dell’Inps fra le due voci per effetto del monitoraggio. È previsto un esonero dal pagamento della contribuzione addizionale, quantificato in 34,4 milioni. L’articolo 12 apporta alcune modifiche ad una disposizione introdotta con la recente legge di bilancio. Si tratta dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavori che assumono personale licenziato da aziende in crisi nei sei mesi precedenti o coinvolti in cessione di ramo d’azienda. Lo stesso articolo esclude il cumulo dei benefici in caso di assunzione di personale in Naspi. Oneri spalmati fino al 2027.