Cambia il regolamento che impegna gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi indicati

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2021) 555 final è volta a modificare il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi. La presente proposta mira a modificare il regolamento sulla condivisione degli sforzi (regolamento Condivisione degli sforzi) al fine di allinearne il contributo al conseguimento dell’ambizione maggiore per il 2030. Dalla valutazione d’impatto a sostegno del piano per l’obiettivo climatico è emerso che le riduzioni complessive avrebbero dovuto aumentare di circa 10 punti percentuali in relazione all’attuale obiettivo del regolamento. Attualmente il regolamento Condivisione degli sforzi tratta tutte le emissioni di gas a effetto serra incluse nell’obiettivo dell’Unione europea non soggette né al sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS) né al regolamento sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (regolamento LULUCF). Attualmente rientrano nel suo ambito di applicazione le emissioni dirette di gas a effetto serra generate dai trasporti (fatta eccezione per l’aviazione e i trasporti marittimi non interni), dagli edifici, dall’agricoltura e dagli altri comparti annessi, dagli impianti industriali, nonché i gas non soggetti all’applicazione dell’EU ETS e i rifiuti, così come le emissioni non legate alla combustione derivanti dall’uso di energia e prodotti. La presente proposta aggiorna gli obiettivi nazionali in linea con una riduzione entro il 2030 a livello di Unione europea pari al 40 % nei settori del regolamento Condivisione degli sforzi rispetto al 2005. Tutti gli Stati membri contribuiranno all’obiettivo di riduzione globale dell’UE entro il 2030, con obiettivi compresi fra il -10 % e il -50 % al di sotto dei livelli del 2005.