Lo ha deciso una sentenza della Corte Costituzionale

Una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che per i comuni con meno di 5 mila abitanti la mancata previsione dell’esclusione delle liste elettorali, che non presentino candidati di entrambi, i sessi è incostituzionale. La presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali è una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. Quest’obbligo vale anche per i comuni con meno di 5 mila abitanti, che rappresentano il 17% della popolazione italiana. Nel loro caso, però, il regolamento sulla presentazione delle liste elettorali non prevede una sanzione nei confronti delle liste che violino l’obbligo. Nei comuni con meno di 5 mila residenti, dunque, la misura di riequilibrio della rappresentanza di genere non può soddisfare l’articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica italiana promuove con specifici provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Secondo la Corte Costituzionale, gli articoli 71, comma 3-bis, del Dlgs n. 267 del 2000 e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del Dpr n. 570 del 1960, relativi alla presentazione delle liste dei candidati nei comuni con meno di 5 mila abitanti, sono quindi incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi nei confronti delle liste che non presentino candidati di ambo i sessi. Riscontrato il “vulnus”, i giudici hanno ritenuto che l’esclusione delle liste, che non rispettino il vincolo, costituisca una soluzione costituzionalmente adatta al problema.