L’ammontare dell’assegno varia, di norma, da un minimo di 50 ad un massimo di 175 euro

Una delle novità di maggiore impatto è data dalla modalità di calcolo dell’ammontare dell’assegno unico e universale. L’Inps terrà infatti conto dell’Isee, che viene calcolato secondo le regole definite con il dpcm 159/2013. Due gli aspetti che interessano. In caso di assenza di Isee, al richiedente viene erogato l’importo base, vale a dire 50 euro per i figli minorenni e 25 euro per quelli maggiorenni. Stessi importi anche per Isee pari o superiore a 40mila euro. Siccome la mancanza dell’Isee non preclude la presentazione della domanda, ed è questo il secondo aspetto di interesse, il richiedente può sempre integrare la documentazione. Così, se l’Isee è presentato entro il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata con l’erogazione degli arretrati; se l’Isee è presentato a partire dal 1° luglio, per i primi sei mesi verrà erogata la prestazione base, mentre successivamente l’importo sarà parametrato al valore previsto. Il pagamento è diretto da parte dell’Inps, che, come evidenziato, è il soggetto che riceve anche le domande via web, via contact center o via patronato. L’importo è erogato interamente al richiedente ovvero in pari misura ai due genitori, sulla base delle decisioni comunicate al momento della domanda, che possono però essere modificate in corso d’opera. Nella compilazione del modello, il richiedente indicherà quindi gli estremi del conto corrente cui versare l’accredito. Il messaggio Inps 4748/2021 chiarisce cosa succede in caso di separazione o divorzio.