I grandi elettori: il Parlamento si riunisce in seduta comune con i rappresentanti delle regioni

Il Titolo II della Parte II della Costituzione è dedicato al presidente della Repubblica. L’articolo 83 definisce la modalità di elezione della massima carica dello Stato, il quale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Queste saranno le ultime elezioni prima del taglio dei parlamentari. Il collegio dei grandi elettori è composto da 315 senatori, da 6 senatori a vita, da 630 deputati e dai rappresentanti dei consigli regionali (tre per regione, tranne la Valle d’Aosta che ha soltanto un delegato) per un totale di 1009 elettori. Il comma 3 dell’articolo 83 aggiunge tre ulteriori elementi. L’elezione è a scrutinio segreto; un principio tassativo che esclude, ad esempio, il voto palese o addirittura il voto per acclamazione. La seconda cosa è che nei primi scrutini è necessario raggiungere la maggioranza dei due terzi dell’assemblea; in valori assoluti, si parla di una soglia di 673 preferenze. La terza cosa è che dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta, vale a dire la metà più uno degli aventi diritto (505 preferenze). Nella storia repubblicana, soltanto Enrico De Nicola, Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi sono stati eletti al primo tentativo, mentre si è arrivati al quarto round con Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Giorgio Napolitano (sesto tentativo per il secondo mandato) e Sergio Mattarella. Nove le chiamate per eleggere Antonio Segni, sedici per Sandro Pertini e Oscar Luigi Scalfaro, ventuno per Giuseppe Saragat, due in meno rispetto a Giovanni Leone.