Il presidente della Repubblica è anche il capo delle Forze armate. Fondamentale anche il ruolo all’interno del Consiglio superiore della magistratura

Il politologo Sabino Cassese, descrivendo i poteri del presidente della Repubblica in un articolo apparso sul Corriere della Sera, ha ripreso le parole di Meuccio Ruini, il presidente della commissione che, a suo tempo, scrisse la nostra Costituzione, poi approvata dall’Assemblea costituente. Per Ruini, il presidente della Repubblica è un «grande consigliere», un «coordinatore di attività», un «con una missione di equilibrio e di coordinamento». Il confine fra collaborazione istituzionale e imposizione, sempre istituzionale, è molto labile e dipende dalla contingenza storica e dalla personalità più o meno marcato dell’inquilino di turno del Quirinale. È quindi con questa premessa che ci si approccia alla lettura dell’articolo 87 della Costituzione con il quale si individuano i poteri del presidente della Repubblica, che è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale, concetto quest’ultimo che si lega strettamente all’articolo 5, dove si specifica che «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali». Il presidente della Repubblica, nei limiti imposti dall’essere comunque la nostra una Repubblica parlamentare, può inviare messaggi alle Camere; la Costituzione non indica né le modalità né la tempistica. Inoltre, indice le elezioni delle nuove Camere, fissando la data della prima riunione; autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo; promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Spetta sempre al presidente della Repubblica indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione e nominare i funzionari dello Stato, laddove esplicitato dalla legge. Il presidente rappresenta anche l’Italia, per cui spetta a lui accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici nonché ratificare i trattati internazionali, fermo restando, in quest’ultimo caso l’autorizzazione delle Camere, se previsto. Da capo dello Stato, comanda le Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, tenendo naturalmente conto dei contenuti dell’articolo 11 sul ripudio della stessa come strumento di offesa alla libertà di altri popoli. Ed ancora, il presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura, disciplinato dall’articolo 104, e può concedere la grazia o commutare le pene (l’amnistia e l’indulto sono invece in capo al Senato e alla Camera dei deputati, con approvazione da parte dei due terzi di ciascuna assemblea). Conferisce, infine, le onorificenze della Repubblica.