Tutela contro le discriminazioni: la fonte normativa è rappresentata dal cosiddetto Codice delle pari opportunità. La lavoratrice si è vista riconoscere dal Tribunale un risarcimento per il danno subito

La Cassazione Civile con l’ordinanza n. 11113 del 27 aprile 2021 si è pronunciata in modo favorevole verso la richiesta di risarcimento danni avanzata da una lavoratrice che è stata persuasa da una sua superiora a non riprendere il lavoro al termine della maternità. La vicenda giudiziaria inizia col ricorso proposto dalla lavoratrice al Tribunale di Firenze per chiedere il risarcimento dei danni previsto dall’articolo 38 del D.lgs. 198/2006 (noto come Codice delle pari opportunità) nei confronti sia dell’azienda da cui dipendeva sia di altra dipendente sua superiora gerarchica. Quest’ultima, su impulso della datrice di lavoro, avrebbe convinto la ricorrente a non rientrare al lavoro al termine del periodo di maternità per non creare problemi all’azienda. Violando in tal modo il divieto di discriminazione nei confronti della donna collegato alla maternità. Il Tribunale di Firenze non ha accolto il ricorso ma, a seguito di impugnazione, la Corte d’Appello della stessa città ha ritenuto fondata la richiesta della lavoratrice e ha condannato in solido la società datrice e la collega superiora gerarchica al risarcimento dei danni liquidati in 10.000 euro oltre agli interessi legali fino al saldo. La Società ha proposto ricorso per Cassazione sollevando tre motivi di doglianza. Col primo fa presente che la superiora gerarchica non coincideva con quella che si è relazionata con la dipendente e che comunque non si è trattato di atto discriminatorio ma piuttosto di un mero colloquio tra colleghe. Col secondo rileva come la condotta contestata non fosse qualificabile come discriminatoria. Col terzo lamenta la contestazione nei suoi riguardi visto che la condotta della dipendente era stata istantanea e imprevedibile e quindi non poteva essere ricondotta ad un accordo con la Società. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso ed ha condannato la Società ricorrente alle spese di giudizio e ad altri accessori di legge. Il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha varato il cosiddetto Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Il Codice si articola in quattro Libri. Nel Libro III sono regolate la pari opportunità nei rapporti economici e quindi nel mondo del lavoro. Negli articoli 25 e 26 sono descritte dettagliatamente le nozioni di discriminazione e nell’articolo 38 è prevista una apposita azione presso il Tribunale per chiedere il risarcimento del danno subìto a seguito di una discriminazione. Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto assolutamente corretto sul piano logico e giuridico l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’Appello di Firenze.