In discussione il diritto alla conservazione del trattamento economico e giuridico in godimento fino alla mobilità

Nel caso in cui un dipendente pubblico passi da una amministrazione ad un’altra quale trattamento giuridico ed economico si applica al suo nuovo rapporto? La scelta può essere determinata da motivi familiari, di avanzamento di carriera o altro. E non è sempre agevole determinare i confini della continuità giuridica del rapporto né del mantenimento del trattamento economico. Sulla materia è intervenuta l’ordinanza della Cassazione n. 20218 del 2020 con la quale la Suprema Corte ha ribadito alcuni importanti principi ai quali possono utilmente riferirsi sia i dipendenti interessati sia le pubbliche amministrazioni. La questione trae origine dal ricorso proposto da alcuni lavoratori e accolto parzialmente dalla Corte d’Appello di Roma. Nella sentenza la Corte riconosceva il diritto dei ricorrenti a conservare il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggio ad altra amministrazione. La conservazione andava garantita mediante l’attribuzione di un assegno ad personam pari all’ammontare dell’indennità di specificità organizzativa da corrispondere dalla data del passaggio fino al riassorbimento nei miglioramenti contrattuali successivi. La Corte di merito aveva però escluso che i ricorrenti avessero diritto alla conservazione della polizza sanitaria integrativa e all’attivazione della procedura di riqualificazione. Nel ricorso per Cassazione gli interessati chiedevano che il principio della conservazione si estendesse ad ogni aspetto del rapporto di lavoro sia economico che normativo. La Cassazione non ha però accolto la loro richiesta ed ha respinto il ricorso. Secondo il principio stabilito dalla Cassazione quando si verifica il passaggio di un dipendente ad altra amministrazione sono garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico per il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento.