Tre interventi in campo: integrazione al reddito per i dipendenti di Alitalia e Cityliner per tutto il 2022; tredici o nove settimane aggiuntive fino a fine anno a seconda dei settori produttivi; rimane il divieto di licenziamento individuale e collettivo, salvo i casi già previsti dal 2020

Il decreto-legge Fiscale interviene in maniera importante sul versante degli ammortizzatori sociali. In primo luogo, si prevede che il trattamento di integrazione salariale possa essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di dodici mesi. Soprattutto, il trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione della attività del commissario e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, come chiesto dalle federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl come pre-condizione per affrontare il complesso passaggio in Ita. Conseguentemente, la dotazione del fondo di solidarietà per il trasporto aereo è incrementata di 212,2 milioni per il 2022. Un secondo intervento in materia di ammortizzatori sociali riguarda, invece, una platea più ampia. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività causa Covid-19 possono presentare domanda per accedere ad un trattamento di integrazione salariale della durata di tredici settimane nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2021, senza versamento del contributo addizionale. Il tutto nel rispetto del limite massimo di spesa, fissato in 657,9 milioni per il 2021, di cui 304,3 milioni per il trattamento ordinario e 353,6 milioni per la cassa in deroga. Un terzo intervento attiene, viceversa, i soli datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di detti articoli, i quali possono presentare domanda di accesso agli ammortizzatori sociali per nove settimane nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2021, senza contributo addizionale e fino ad un tetto di 140,5 milioni. Si precisa che le tredici e le nove settimane sono riconosciute ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 e di 17 settimane previsto dal precedente decreto-legge di luglio. L’iter ricalca quello già noto, frutto dell’evoluzione che si è avuta fra l’aprile e l’agosto dello scorso anno. Le domande sono inoltrate all’Inps, pena decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. In caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari al saldo. Continua ad essere previsto l’intervento dei fondi di solidarietà bilaterali, i quali erogano il relativo assegno nei limiti delle risorse aggiuntive assegnate. I datori di lavoro che presentano domanda di accesso agli ammortizzatori sociali non possono procedere a licenziare in maniera collettiva o individuale, salvi i casi già previsti