LA MATERNITÀ

Guardano alla maternità e alla famiglia alcune proposte di legge presentate fra la fine del 2018 e il 2019. L’articolo 1 della proposta di legge 1363, primo firmatario l’esponente Dem Angela Schirò, prevede il riconoscimento alla madre, a prescindere dalla assenza o meno al verificarsi dell’evento, di periodi di accredito figurativo ai fini previdenziali: due anni di contribuzione figurativa per la nascita o l’adozione di un figlio e un anno di contribuzione figurativa per la nascita o l’adozione di un figlio successivo al primo. L’accreditamento è riconosciuto anche in caso di inoccupazione o assenza di contribuzione, con oneri a carico della fiscalità generale. La proposta di legge 1975 (Maria Carolina Varchi e altri, Fratelli d’Italia) prevede, rispetto al limite di età pensionabile, un anticipo di tre mesi per ogni anno di attività di cura in favore di familiare con inabilità lavorativa grave al 100% non in grado di compiere le normali attività quotidiane o in favore di familiari affetti dal morbo di Alzheimer. Il beneficio si applica a un solo familiare entro il secondo grado di parentela o affinità; colui che assiste deve essere la figura di riferimento unica. È prevista una sanzione pari alla riduzione del 30% dell’importo totale della pensione, nel caso in cui il beneficiario, senza giustificato motivo, cessi l’attività di assistenza e cura.

L’ASSISTENZA

La proposta di legge 1959 (Antonino Minardo, Lega) prevede la possibilità di prorogare fino a cinque anni il congedo retribuito di due anni riconosciuto per l’assistenza al coniuge convivente in situazione di handicap grave (comma 5-bis, articolo 42 del dlgs 151/2001); in caso di persistenza delle condizioni, anche successivamente alla proroga fino a cinque anni, l’interessato può, a domanda, chiedere di accedere alla pensione anticipata, purché abbia maturato almeno quindici anni di contribuzione. La stessa proposta di legge riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori che assistono un familiare convivente con disabilità grave che necessita di assistenza continua, a richiesta: un anticipo sull’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia di quattro mesi per ogni anno, fino a massimo di cinque anni, oppure il diritto alla pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contribuzione di cui almeno cinque versati durante il periodo di assistenza. La proposta di legge 2831 (Daniela Cardinale, Centro democratico) presenta molti tratti simili alla proposta di legge 1975, compresa la sanzione in caso di cessazione senza giustificato motivo dell’attività di cura e di assistenza. La riduzione, anche in questo caso, è quantificata nel 30% dell’importo totale della pensione.