La proposta di legge Durigon segna un punto importante in un’ottica di riforma complessiva. Verrebbe soppressa la norma relativa ai lavoratori precoci che, in questi anni, ha finito per generare situazioni di forte iniquità a causa del vincolo dei dodici mesi di contribuzione entro il diciannovesimo anno

La proposta di legge 2855, presentata l’11 gennaio scorso dal già sottosegretario al lavoro e padre di Quota 100, Claudio Durigon, insieme ad altri parlamentari della Lega, segna un chiaro punto su quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Per effetto dell’articolo, comma 1, lettera a), a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’accesso alla pensione anticipata è consentito alla maturazione di una anzianità contributiva pari a 41 anni; è presa in considerazione tutta la contribuzione obbligatoria, quella volontaria, figurativa o derivante da riscatto o ricongiunzione, versata o accreditata. Sono considerati i versamenti effettuati nelle diverse gestioni; nel caso di Enasarco si considerano soltanto i periodi in cui non esiste contemporanea iscrizione alla gestione degli esercenti presso l’Inps. La pensione è erogata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Viene abrogato il comma 11 dell’articolo 24 del decreto-legge 201/2011 (pensionamento a 63 anni di età con almeno 20 anni di contributi purché l’assegno non sia inferiore a 2,8 volte il minimo). Sono abrogati i commi da 199 a 205 della legge 232/2016 (lavoratori precoci). Viene abrogato l’articolo 15 del decreto-legge 4/2019. L’articolo 2 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4/2019 (cosiddetta Quota 100) si applicano esclusivamente ai soggetti assicurati che svolgono attività lavorative difficoltose e rischiose. Alla erogazione della pensione provvede l’Inps secondo le regole del calcolo del sistema contributivo.