Obbligatorio il possesso e l’esibizione del green pass anche per i lavoratori esterni. Possibili provvedimenti disciplinari, ma solo se previsti dagli ordinamenti di appartenenza

L’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, numero 127, all’articolo 1, disciplina l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico. Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine al momento indicato per la cessazione dello stato di emergenza, il personale pubblico, per accedere ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, dovrà possedere e esibire il cosiddetto green pass. Per personale pubblico si intende tutto il personale alle dipendenze di una amministrazione pubblica, compreso quello in regime di diritto pubblico, come forze di polizia, militari, prefetti, individuati agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 165/2001. La norma si applica, altresì, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, compresa la Consob e la Covip, alla Banca d’Italia, agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale. La disposizione, vale a dire il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19, si applica anche a tutte le persone che svolgono la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche con contratto esterno, presso una pubblica amministrazione, mentre non si applica a coloro che sono esentatati dalla campagna vaccinale per effetto di idonea certificazione medica. Spetta al datore di lavoro pubblico verificare il possesso del green pass, anche per gli esterni, sui quali, però, vige un doppio controllo poiché la stessa verifica è anche in capo al loro datore di lavoro. Spetta alle singole amministrazioni definire le modalità di controllo del possesso del green pass, sulla base delle linee guida che saranno emanate dalla Funzione pubblica; non è necessario che i controlli siano quotidiani su tutto il personale, in quanto la norma prevede che essi possono anche essere a campione. Preferibilmente, il controllo è bene che venga effettuato all’ingresso. Con atto formale, la singola amministrazione individua i responsabili dell’accertamento e della eventuale contestazione della violazione degli obblighi. Il comma 6 è da osservare con attenzione: il personale che comunichi di essere privo del green pass o che al controllo ne risulti privo, è considerato assente ingiustificato, con sospensione della retribuzione, ma con conservazione del posto di lavoro. Ciò fino al 31 dicembre o comunque fino alla presentazione della certificazione. L’accesso nei luoghi di lavoro senza green pass è punito con una sanzione da 600 a 1.500 euro, più le eventuali conseguenze disciplinari derivanti dai singoli ordinamenti di appartenenza. Sanzionata anche la mancata adozione delle misure organizzative. È il prefetto che materialmente emette la sanzione.