Il lavoro agile come alternativa al lavoro in presenza in caso di calamità naturale o epidemia

L’articolo 1 della proposta di legge 2667 – Lucaselli e altri (Fratelli d’Italia), presentata il 18 settembre 2020, apporta alcune modifiche alla legge 81/2017, prevedendo fra l’altro alcune priorità nella concessione del lavoro agile alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità, dei lavoratori con figli in condizioni di disabilità, dei lavoratori con disabilità, dei caregiver familiari; il diritto alla disconnessione; il potere direttivo e di controllo e i relativi accordi sindacali, la cui mancata sottoscrizione costituisce condotta antisindacale (art. 28 della legge 300/1970); i contenuti dell’accordo individuale; i contenuti dell’informativa sulla salute e sicurezza; il diritto alla disconnessione. L’articolo 2 introduce alcune agevolazioni contributive (riduzione del 30% dei contributi per tre anni per dipendente in lavoro agile; costi stimati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020). L’articolo 3 prevede una delega al governo per la redazione di un testo unico in materia di lavoro subordinato con esecuzione della prestazione lavorativa a distanza, distinguendo fra lavoro agile e telelavoro. La proposta di legge 2685 – Vallascas (Gruppo Misto), presentata il 29 settembre 2020, modifica e integra la legge 81/2017. Fra le novità, l’introduzione dell’articolo 18-bis che individua il lavoro agile, quale modalità di lavoro subordinato, sulla base di un accordo fra le parti, svolto fuori dalla sede aziendale, senza vincoli di orario, salvo i tetti massimi giornalieri e settimanali. L’adesione al lavoro agile è volontaria, tranne alcune eccezioni elencate. È disciplinata anche l’ipotesi di momentaneo inutilizzo della sede aziendale per calamità o emergenza sanitaria: lavoro agile o, se non possibile, decurtazione dello stipendio del 10% nella prima settimana e fino al 30% nelle settimane successive. L’accordo fra datore e dipendente disciplina l’esecuzione della prestazione. L’articolo 19-bis prevede l’alternanza fra lavoro agile e lavoro in presenza (non meno del 40% del monte ore mensile).