Il limite di spesa, entro il quale saranno riconosciute le agevolazioni fiscali e contributive, è fissato in 50 milioni per gli anni dal 2021 al 2024. È atteso un decreto attuativo

La proposta di legge 2817 – Serracchiani e altri (Partito democratico), presentata il 4 dicembre 2020, istituisce, presso il ministero del lavoro, un fondo, con una dotazione di 30 milioni per il 2021 e di 80 milioni a decorrere dal 2022, per la promozione del lavoro agile. A valere delle risorse di detto fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di 36 mesi, è riconosciuta una riduzione del 4% dell’aliquota contributiva relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con effetti sulle aliquote dovute dal datore di lavoro e dal dipendente. Il comma 2 demanda alla contrattazione collettiva le forme di organizzazione del lavoro agile, al fine di accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 1 (fasi, cicli, obiettivi; orario; fuori o dentro l’azienda; responsabilità del datore; diritti di priorità partendo dalle persone con disabilità, dal lavoratore o dalla lavoratrice dopo il congedo di maternità, dai lavoratori che fruiscono dei permessi della legge 104/1992, dai lavoratori che nei cinque anni successivi raggiungono i requisiti per il pensionamento; equiparazione; tempi di riposo e disconnessione; potere direttivo e di controllo). L’articolo 2, ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 160/2019, riconosce un credito di imposta alle imprese che, nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano investimenti in beni strumentali in strutture produttive ubicate in Italia e in apparecchiature e software destinati al personale in modalità agile.