Quarantena a durata variabile in caso di positività al Covid-19

La ripresa della scuola non dovrebbe essere accompagnata da particolari campagne di screening. Almeno questa è l’indicazione contenuta nel Piano elaborato dal ministero dell’istruzione. Ciò, però, non esclude il fatto che alcune regioni o le singole aziende sanitarie possano, autonomamente, prevedere l’effettuazione di test diagnostici massivi attraverso la somministrazione di tamponi. Resta l’indicazione di adibire una o più stanze quale sala Covid-19 per la gestione dei casi che dovessero presentarsi. Il Piano ribadisce, peraltro, che non è compito della scuola provvedere alla misurazione della temperatura, in quanto dovrebbero essere i genitori stessi, in un’ottica di proficua collaborazione, a garantire che lo studente o la studentessa non si presentino al cancello dell’istituto con febbre. Novità anche sul versante della quarantena fiduciaria. In caso di contatto stretto, se la persona ha completato il ciclo vaccinale, l’isolamento può limitarsi a sette giorni, invece di dieci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un tampone che, chiaramente, dovrà essere negativo. Il Piano indica anche quando, in caso di positività a scuola, è necessario provvedere alla sanificazione straordinaria; essa va fatta se non sono trascorsi sette giorni o meno dalla presenza della persona positiva a scuola. Non è però necessario che sia fatta da una ditta esterna; non serve una attestazione o una certificazione; può essere effettuata pure dal personale scolastico normalmente adibito alla sanificazione ordinaria.