Da oggi seconda fase certificato verde, tra nuove misure e contestazioni. Il Viminale ha intenzione di assicurare il diritto a manifestare pacificamente nel rispetto delle regole ma non saranno ammessi atti di violenza e minacce

Da oggi, 1° settembre – e fino al 31 dicembre, quando cioè cesserà lo stato di emergenza – , scattano ulteriori misure legate al Green Pass (la cui validità è stata estesa a 12 mesi) e che riguardano la scuola, l’università e i trasporti, dai treni agli aerei fino alle navi. In sintesi, sugli autobus urbani si può viaggiare senza Green Pass. Serve invece per salire a bordo dei bus interregionali a lunga percorrenza. Necessario anche sui treni alta velocità e Intercity, non sui treni ordinari. Senza Pass su funivie, seggiovie e cabinovie.

In particolare, sono il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari a dover esibire la Certificazione verde. Consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass, l’accesso e l’utilizzo di aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone. Navi e traghetti per il trasporto interregionale, ad esclusione di quelli per i collegamenti nello Stretto di Messina. Treni per il trasporto passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità. Autobus per il trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Autobus di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli di servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale e regionale.

 La Certificazione è richiesta in zona bianca, gialla, arancione e rossa. Restano sempre valide le regole adottate in Italia già dal 6 agosto. obbligatorietà del Green Pass per i servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso; per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; per musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere; all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; per sagre e fiere, convegni e congressi; in centri termali, parchi tematici e di divertimento; in centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; in sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Tutte le linee guida sono pubblicate sul sito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, stabilite dal governo in accordo con Regioni, Province autonome, Anci e Upi.